Si rammenta che il D.L. Cura Italia ha disposto, in tutta Italia, il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Il D.L. liquidità ha poi esteso tale termine all'11 maggio.
Specifiche disposizioni sono state introdotte per potenziare il processo telematico, che avranno un forte impatto sull'attività degli avvocati.
Procura alle liti
Per garantire il rispetto delle norme di distanziamento sociale emanate per il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19, il nuovo comma 20-ter introdotto all'art. 83 introduce una modalità semplificata di sottoscrizione della procura alle liti per i procedimenti civili che potrà essere utilizzata fino alla cessazione delle misure emergenziali di distanziamento.
In pratica, il testo convertito in legge del Cura Italia prevede che la parte possa apporre la propria sottoscrizione anche su un documento analogico che dovrà poi essere trasmesso al al difensore insieme alla copia di un documento di identità in corso di validità.
La parte potrà inviare al difensore il suddetto documento analogico sottoscritto (presumibilmente un documento cartaceo scansionato) anche in copia informatica per immagine e utilizzando mezzi di comunicazione elettronica, comprese email o strumenti di messaggistica istantanea (es. Whatsapp).
Nel caso di trasmissione in via elettronica, l'avvocato dovrà certificare che la firma della parte sia autografa apponendo la propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura così compilata si considera apposta in calce all'atto o agli atti cui si riferisce se viene congiunta ad essi tramite gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.
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Dal 9 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020, il comma 11 dell'art. 83 del Cura Italia, prevede l'obbligatorio deposito telematico da parte del difensore (o del dipendente di cui si avvale la p.a. per stare in giudizio) di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, anche con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione. Ciò evidentemente potrà avvenire solo negli uffici che hanno già la disponibilità del servizio di deposito telematico.
In relazione alle medesime controversie, gli obblighi di pagamento del contributo unificato, nonché l'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale.