La legge sulle Unioni civili introduce due istituti completamente diversi per le coppie omosessuali e per le coppie etero. Per le prime arrivano le unioni civili, per le quali ci sono una serie di diritti e doveri molto forti, che le avvicinano al matrimonio, tra cui la reversibilità della pensione ma non le adozioni; per le seconde nascono le convivenze, per le quali gli obblighi reciproci sono molto minori e mancano i principali diritti, come la reversibilità.
Ecco i punti principali della legge:
COSTITUZIONE dell´UNIONE CIVILE: come il matrimonio, l´unione civile si costituisce "di fronte all´ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni". L´atto viene registrato "nell´archivio dello stato civile".
COGNOME: le parti, "per la durata dell´unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome".
OBBLIGHI RECIPROCI: "dall´unione deriva l´obbligo reciproco all´assistenza morale e materiale e alla coabitazione". Non c´è obbligo di fedeltà, come nel matrimonio. "Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni".
VITA FAMILIARE: "Le parti concordano tra loro l´indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l´indirizzo concordato". Il comma ricalca le norme del diritto di famiglia.
REGIME PATRIMONIALE: il regime ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale.
PENSIONE, EREDITA´ E TFR: è la parte che danneggia maggiormente un eventuale figlio di uno dei due partner, che oggi sarebbe l´unico beneficiario della pensioni di reversibilità, dell´eredità e del Tfr maturato dal genitore. Con la nuova legge la pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell´unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la "legittima", cioe´ il 50%, e il restante va agli eventuali figli.
SCIOGLIMENTO: si applicano "in quanto compatibili" le norme della legge sul divorzio del 1970, ma non sarà obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione.
ADOZIONI: le norme sulla stepchild adoption sono state stralciate. Nel maxi-emendamento è stata inserita una dicitura ultronea: "resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti", che dovrebbe consentire ai singoli Tribunali, per via giurisprudenziale, di concedere la stepchild adoption ai singoli casi concreti.