23 Novembre 2024
Il Consiglio Nazionale Forense prende atto della fase emergenziale e sottolinea la necessità di garantire lo svolgimento dei procedimento in materia di diritto di famiglia
Nei prossimi mesi (maggio e giugno) sarà ancora necessario evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone che, per lavoro e utenza, frequentano gli uffici giudiziari. Tuttavia, oltre alle esigenze di tutela della salute pubblica (art. 32 Cost.), durante questo periodo di emergenza sanitaria appare necessario garantire anche la tutela della famiglia (art. 29 e 30 Cost.).
Il Consiglio Nazionale Forense rileva come tutti i procedimenti in materia di famiglia siano intrinsecamente connotati da urgenza di provvedere o di non doversi ulteriormente dilazionare nel tempo. Spetta dunque ai difensori il compito di valutare adeguatamente e decidere quale debba essere la scelta più confacente alle necessità e alla tutela del proprio assistito e ad evitare pregiudizi agli equilibri familiari, anche e soprattutto alla luce delle esigenze dei minori coinvolti.
Fino alla cessazione della fase emergenziale è ammesso il deposito esclusivamente telematico di ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinques c.c.
In tali ipotesi, i difensori potranno convenire sulla scelta della c.d. trattazione scritta per rispettare, tra l'altro, le norme sul distanziamento sociale. La stessa giurisprudenza di Cassazione (n. 34/2008) ha affermato la non indispensabilità del tentativo di conciliazione ogni volta che non se ne ravvisi la necessità, "per la volontà manifestata dalla parte non comparsa di non opporsi alla richiesta di separazione".
Pertanto, almeno 24 ore prima della c.d. udienza virtuale, i difensori dovranno trasmettere per via telematica al Presidente una dichiarazione sottoscritta dalle parti (e loro trasmessa, anche via posta ordinaria o via mail, in quest'ultimo caso scannerizzata) che dichiarano: di non volersi conciliare (solo in caso di separazione e divorzio); di essere perfettamente a conoscenze delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di aver aderito liberamente alla rinuncia alla presenza fisica; di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.

Solo a seguito di tale espressa manifestazione di volontà sarà possibile conseguire l'omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio congiunto) o il decreto collegiale (nelle altre ipotesi), previa trasmissione telematica per il parere al PM.
Più complessi i procedimenti di natura contenziosa. Per tali udienze, la legge prevede che le parti siano sentite personalmente e che sia tentata la conciliazione (artt. 708 c.p.c., comma 4, Legge n. 898/1970 e succ. modif.).
Il CNF ritiene che la scelta di celebrare l'udienza tramite collegamento da remoto possa ugualmente trovare giustificazione, previa comunicazione della disponibilità dei difensori delle parti, che si impegnano a comunicarla al Tribunale laddove ritengano che detta modalità sia compatibile con le esigenze della difesa.
Il ricorso a questa modalità "da remoto" non potrà peraltro avvenire, secondo il prudente apprezzamento del magistrato, nei casi in cui la trattazione con udienza ordinaria si imponga per l'esigenza di valutare in modo più attento, per le coppie con figli di minore età, il profilo delle capacità genitoriali, soprattutto in presenza di problematiche personali eventualmente allegate da controparte o emergenti dagli atti. L'emergenza di tali ipotesi potrà essere segnalata dai difensori. Per garantire una rigorosa tutela della privacy e della libertà personale, non appare idoneo effettuare il collegamento da remoto dall'abitazione personale della parte, soprattutto nei casi in cui in essa vi sia ancora coabitazione dei coniugi o dei conviventi con altri familiari o con i figli.
La parte, pertanto, qualora ve ne siano le condizioni, dovrà recarsi, ove possibile, presso lo studio del proprio difensore da cui avverrà il collegamento con il Giudice con obbligo per il legale di rispettare le precauzioni per il distanziamento necessari al contenimento del contagio.
Per quanto riguarda gli accordi di negoziazione assistita, le linee guida ritengono che questi debbano essere depositati presso la Procura della Repubblica in via telematica a mezzo PEC e il relativo provvedimento di nulla-osta o autorizzazione sia trasmesso agli avvocati con le medesime modalità del deposito, sempre a mezzo PEC.
Gli avvocati trasmetteranno poi l'accordo agli Ufficiali dello stato civile sempre via PEC (art. 6, c. 2 e 3,D. L. n. 132/2014, conv. in L. n. 3 162/2014). Ai fini del perfezionamento dell'accordo e dei successivi adempimenti, l'autografia della sottoscrizione delle parti avverrà attraverso l'identificazione da parte dei legali da remoto (art. 5, D.L. n. 132/2014, conv. in legge n. 162/2014).
Nel caso in cui la Procura della Repubblica non dovesse autorizzare gli accordi e rinviare avanti al Presidente questi fisserà udienza che potrà avvenire anche con collegamento da remoto, previo consenso dei difensori
Con riguardo alla ricalendarizzazione delle udienze, comprese le udienze presidenziali, rinviate a seguito del D.L. n. 11/2020 e D.L. n. 18/2020, le linee guida evidenziano come si provvederà nel rispetto dei termini dilatori e per la notifica la costituzione del convenuto. Il relativo provvedimento verrà trasmesso via PCT dalla cancelleria ai legali di entrambe le parti costituite.
Nel caso di mancata costituzione del convenuto in fase presidenziale o per la prima udienza ex art. 183 c.p.c. sarà onere del legale della parte ricorrente rinotificare il provvedimento di fissazione della nuova udienza.


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