Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2017 i decreti legislativi (19 gennaio 2017, nn. 5, 6, 7) di attuazione della delega al Governo di cui all´art. 1, comma 28, l. n. 76/2016 (c.d. Legge sulle Unioni civili). I decreti entreranno in vigore il prossimo 11 febbraio.
Ecco le principali novità.
Disposizioni per l´adeguamento delle norme dell´ordinamento dello stato civile. Con il d.lgs. 19 gennio 2017, n. 5 sono state introdotte disposizioni per l´adeguamento delle norme dell´ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni, annotazioni, nonchè modifiche e integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili.
Nell´ambito della delega di cui all´art. 1, comma 28, lett. a), l. n. 76/2016 sono stati effettuati interventi normativi:
- al R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile);
- alle norme del d.P.R. n. 396/2000 relative alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni degli atti dell´unione civile.
Mentre, nell´ambito della delega di cui alla lettera c) sono state apportate modifiche:
- al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento anagrafico della popolazione residente);
- al R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione);
- al d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71 (Ordinamento e funzioni degli uffici consolari);
- al d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 nella parte in cui disciplina le controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.
Si è intervenuti, inoltre, in via di coordinamento, per prevedere l´adeguamento del d.m. 27 febbraio 2001 recante «Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all´entrata in funzione degli archivi informatici».
In particolare, con riferimento al d.P.R. n. 396/2000, si prevede la possibilità per l´Ufficiale di stato civile di iscrivere la manifestazione di volontà di scioglimento dell´unione anche quando non sia effettuata congiuntamente dalle parti, ma sia comunicata alla parte non presente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all´ultimo indirizzo noto o con altra forma di comunicazione parimenti idonea.
Viene introdotto, dopo l´art. 70 d.P.R. n. 396/2000, un autonomo Titolo VIII-bis «Della richiesta e della costituzione dell´unione civile». Di particolare rilievo la previsione del nuovo art. 70-octies, comma 3, secondo cui le parti dell´unione civile possono dichiarare, nel corso del procedimento di costituzione dell´unione, di assumere un cognome comune scegliendolo tra i propri per la durata dell´unione stessa. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio, se diverso, facendone dichiarazione all´ufficiale dello stato civile. Tale disposizione differisce da quella dell´art. 4, comma 2, d.P.C.M. n. 144/2016 che stabilisce che a seguito della dichiarazione relativa al cognome gli ufficiali di stato civile procedono all´annotazione dell´atto di nascita e all´aggiornamento della scheda anagrafica. Pertanto, l´art. 8 d.lgs. n. 5/2017 introduce una norma di coordinamento che chiarisce che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l´ufficiale di stato civile deve annullare l´annotazione relativa alla scelta del cognome effettuata ai sensi del citato d.P.C.M.. In ogni caso, si specifica che per le parti dell´unione civile, le schede anagrafiche devono essere intestate al cognome posseduto prima dell´unione stessa.
Significativa è, poi, l´introduzione di un autonomo "Registro delle unioni civili" con l´inserimento del capo VI-bisnel R.D. n. 1238/1939.
Nei procedimenti per la rettificazione di sesso (di cui al d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150), infine, fino alla precisazione delle conclusioni, la parte che ha proposto domanda di rettificazione e il coniuge possono, con dichiarazione congiunta resa personalmente in udienza, dichiarare la propria volontà di costituire unione civile in caso di accoglimento della domanda. Il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordina all´ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all´estero, di iscrivere l´unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale. Ratio della disposizione, alla luce anche di quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170/2014, è quella di evitare «sfasature temporali» tra il momento in cui l´ufficiale di stato civile riceve dalla cancelleria la sentenza di rettificazione di sesso con l´obbligo di annotare lo scioglimento del matrimonio e quello in cui effettivamente raccoglie le dichiarazioni degli ex coniugi relativamente alla volontà di costituire un´unione civile.
Disposizioni di coordinamento in materia penale. Il d.lgs. n. 6/2017 detta disposizioni di coordinamento in materia penale in attuazione della delega di cui all´art. 1, comma 28, lett. c), l. n. 76/2016. Con la modifica dell´art. 307 c.p. e l´introduzione dell´art. 574-ter c.p., nell´ambito dei «Delitti contro la famiglia», si stabilisce, in via generale, l´applicabilità del medesimo regime giuridico già riconosciuto al coniuge quale prossimo congiunto agli effetti della legge penale anche alla parte dell´unione civile. Inoltre, viene estesa anche all´unito civilmente l´esclusione di punibilità per fatti commessi a danno dei congiunti nell´ambito dei delitti contro il patrimonio (art. 649 c.p.) e la facoltà di astenersi dal deporre anche per fatti appresi durante la coabitazione (art. 199 c.p.p.).
Disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato. Infine, il d.lgs. n. 7/2017prevede disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili ai sensi dell´art. 1, comma 28, lett. b), l. n. 76/2016.
Le nuove norme introdotte nella l. n. 218/1995 (artt. da 32-bis a 32-quinquies) riconoscono i medesimi effetti dell´unione civile regolata dalla legge italiana ai matrimoni contratti all´estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso e disciplinano ogni aspetto relativo alla costituzione dell´unione civile, partendo da capacità, condizioni e forma fino a scioglimento, rapporti personali e patrimoniali e obbligazioni alimentari (art. 45 l. n. 218/1995come modificato dal d.lgs. n. 7).
In particolare, si stabilisce che ai fini del nulla osta di cui all´art. 116, comma 1, c.c. non rilevano gli impedimenti relativi al sesso di una delle parti. Qualora lo Stato di cui lo straniero è cittadino non riconosca le unioni civili tra persone dello stesso sesso o analogo istituto e rifiuti, quindi, di produrre il nulla osta quest´ultimo è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato ovvero da dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. n. 445/2000.