Gli episodi di violenza nei confronti delle donne hanno subito un incremento dilagante negli ultimi anni, tanto da indurre le Istituzioni ad introdurre, anche se in via sperimentale solo per l’anno 2015, con il Jobs Act , un particolare tipo di congedo proprio per le lavoratrici dipendenti vittime di violenza, a condizione però che siano inserite in programmi e/o percorsi di protezione debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dalle Case di rifugio o dai Centri antiviolenza sia pubblici che privati.
In questi casi è previsto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale nonché la successiva nuova trasformazione a tempo pieno, sempre su richiesta della lavoratrice e a condizione che vi sia disponibilità in organico.
Possono beneficiare di questo tipo congedo le lavoratrici dipendenti e quelle titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; sono però escluse le lavoratrici domestiche.
Il periodo di congedo non deve essere per forza continuativo ma può essere fruito anche su base oraria o giornaliera per un periodo massimo di 3 mesi da godersi nell’arco temporale di un triennio.
La fruizione su base oraria (possibile solo per le lavoratrici dipendenti) è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
La lavoratrice (salvo che non sia impossibilitata) deve comunicare al datore di lavoro o al committente la propria volontà di usufruirne con almeno 7 giorni di preavviso indicando inizio e fine del periodo richiesto e producendo l’idonea certificazione rilasciata dai predetti enti pubblici o privati.
Durante il periodo di congedo la lavoratrice ha diritto di percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che è corrisposta dal datore di lavoro.
Il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio, della maturazione delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto.
In questi casi è previsto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale nonché la successiva nuova trasformazione a tempo pieno, sempre su richiesta della lavoratrice e a condizione che vi sia disponibilità in organico.
Possono beneficiare di questo tipo congedo le lavoratrici dipendenti e quelle titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; sono però escluse le lavoratrici domestiche.
Il periodo di congedo non deve essere per forza continuativo ma può essere fruito anche su base oraria o giornaliera per un periodo massimo di 3 mesi da godersi nell’arco temporale di un triennio.
La fruizione su base oraria (possibile solo per le lavoratrici dipendenti) è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
La lavoratrice (salvo che non sia impossibilitata) deve comunicare al datore di lavoro o al committente la propria volontà di usufruirne con almeno 7 giorni di preavviso indicando inizio e fine del periodo richiesto e producendo l’idonea certificazione rilasciata dai predetti enti pubblici o privati.
Durante il periodo di congedo la lavoratrice ha diritto di percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che è corrisposta dal datore di lavoro.
Il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio, della maturazione delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto.