Per quanto riguarda le tasse automobilistiche, il termine di prescrizione relativo alla riscossione è triennale.
Questo, anche qualora sia stato notificato entro i termini un avviso di accertamento, laddove, entro i successivi 3 anni, non sia intervenuto alcun altro atto interruttivo della prescrizione. È quanto confermato recentemente dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari.
Alla luce di quanto detto, se sono trascorsi più di 3 anni dalla ricezione di un avviso di accertamento per le tasse automobilistiche, senza che siano stati notificati altri atti volti alla riscossione, il credito è prescritto, anche se è stato iscritto a ruolo ed appare nell’Estratto Conto Equitalia.
MA CAPIAMO MEGLIO
Se un contribuente non paga il bollo auto, o lo paga in misura inferiore al dovuto, l’azione dell’Amministrazione Finanziaria per il recupero del credito si prescrive il terzo anno successivo a quello del pagamento, o a quello in cui sarebbe dovuto essere effettuato il pagamento.
In pratica, se Tizio ha dimenticato di pagare il bollo auto nel 2010, e l’Agenzia delle Entrate non contesta niente entro il 31 dicembre 2013, non può più essere fatto nulla per riscuotere il credito. Se, dunque, a Tizio viene notificata una cartella relativa allo stesso credito dal 1° gennaio 2014 in poi, la pretesa non è legittima.
Lo stesso discorso vale laddove sia già stato regolarmente notificato, entro il termine triennale, un avviso di accertamento, se all’avviso non ha fatto seguito alcun atto interruttivo della prescrizione entro i successivi 3 anni (che decorrono dopo 60 giorni dall’avvenuta notifica).
Ad esempio, se Tizio ha dimenticato di pagare il bollo nel 2010 e gli viene notificato un avviso di accertamento il 1° settembre 2013, sarà “salvo” soltanto dal 31 dicembre 2016 in poi (poiché deve essere computata quale data di decorrenza della prescrizione il 61° giorno successivo alla notifica; dalla data in cui l’accertamento diviene definitivo, devono poi trascorrere ulteriori 3 anni). Dunque, qualora durante il 2016 gli sia notificata una cartella, non potrà far altro che pagare il dovuto.
Se invece l’avviso di accertamento fosse stato notificato nel dicembre 2013, il termine prescrizionale sarebbe “caduto” il 31 dicembre 2017, poiché l’atto sarebbe risultato definitivo nel 2014.
Certamente si tratta di un meccanismo piuttosto complesso e di non facile interpretazione, che si complica ulteriormente considerando il fatto che la normativa preveda termini prescrizionali differenti a seconda non solo del tipo di atto, ma anche delle modalità di notifica.
Questo, anche qualora sia stato notificato entro i termini un avviso di accertamento, laddove, entro i successivi 3 anni, non sia intervenuto alcun altro atto interruttivo della prescrizione. È quanto confermato recentemente dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari.
Alla luce di quanto detto, se sono trascorsi più di 3 anni dalla ricezione di un avviso di accertamento per le tasse automobilistiche, senza che siano stati notificati altri atti volti alla riscossione, il credito è prescritto, anche se è stato iscritto a ruolo ed appare nell’Estratto Conto Equitalia.
MA CAPIAMO MEGLIO
Se un contribuente non paga il bollo auto, o lo paga in misura inferiore al dovuto, l’azione dell’Amministrazione Finanziaria per il recupero del credito si prescrive il terzo anno successivo a quello del pagamento, o a quello in cui sarebbe dovuto essere effettuato il pagamento.
In pratica, se Tizio ha dimenticato di pagare il bollo auto nel 2010, e l’Agenzia delle Entrate non contesta niente entro il 31 dicembre 2013, non può più essere fatto nulla per riscuotere il credito. Se, dunque, a Tizio viene notificata una cartella relativa allo stesso credito dal 1° gennaio 2014 in poi, la pretesa non è legittima.
Lo stesso discorso vale laddove sia già stato regolarmente notificato, entro il termine triennale, un avviso di accertamento, se all’avviso non ha fatto seguito alcun atto interruttivo della prescrizione entro i successivi 3 anni (che decorrono dopo 60 giorni dall’avvenuta notifica).
Ad esempio, se Tizio ha dimenticato di pagare il bollo nel 2010 e gli viene notificato un avviso di accertamento il 1° settembre 2013, sarà “salvo” soltanto dal 31 dicembre 2016 in poi (poiché deve essere computata quale data di decorrenza della prescrizione il 61° giorno successivo alla notifica; dalla data in cui l’accertamento diviene definitivo, devono poi trascorrere ulteriori 3 anni). Dunque, qualora durante il 2016 gli sia notificata una cartella, non potrà far altro che pagare il dovuto.
Se invece l’avviso di accertamento fosse stato notificato nel dicembre 2013, il termine prescrizionale sarebbe “caduto” il 31 dicembre 2017, poiché l’atto sarebbe risultato definitivo nel 2014.
Certamente si tratta di un meccanismo piuttosto complesso e di non facile interpretazione, che si complica ulteriormente considerando il fatto che la normativa preveda termini prescrizionali differenti a seconda non solo del tipo di atto, ma anche delle modalità di notifica.