Il legislatore è intervenuto ancora una volta, dopo la Legge Balduzzi n. 192/2012, sul tema della responsabilità medica, introducendo il Testo Legislativo, definitivamente approvato alla Camera dei Deputati il 28/02/2017, con titolo "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".
Vengono affrontate le materie della responsabilità medica, nonché le tematiche del risarcimento del danno con riguardo anche agli aspetti assicurativi e della sicurezza delle cure attraverso la prevenzione e la gestione del rischio, introducendo anche figure nuove come il Difensore Civico Regionale o Provinciale, i Centri Regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, l´Osservatorio Nazionale sulla sicurezza nella sanità.
La norma si preoccupa principalmente di definire la responsabilità delle strutture sanitarie e del medico, stabilendo la procedura da seguire per esercitare l´azione di risarcimento del danno da responsabilità medica.
In primo luogo il legislatore, sostituisce, per la richiesta di risarcimento danni derivanti da
responsabilità sanitaria, l´istituto del tentativo di mediazione obbligatorio ai fini della
procedibilità della successiva domanda giudiziale, con l´applicazione dell´istituto del ricorso presso
il giudice civile competente, per l´espletamento di una consulenza tecnica preventiva (ATP), ai fini
dell´accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta
esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.
Tale ricorso viene configurato come condizione di procedibilità della successiva domanda
giudiziale.
In base alla disciplina della consulenza tecnica preventiva, di cui all´art. 696-bis del codice di
procedura civile, il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile,
la conciliazione delle parti.
Qualora la conciliazione non riesca, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal
consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
La partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo è obbligatoria per tutte le
parti, comprese le imprese di assicurazione.
In caso di mancata conciliazione o nel caso in cui il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non si
concluda nel termine di sei mesi, la domanda giudiziale dovrà essere introdotta con procedimento
sommario di cognizione, di cui agli artt. 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, ferma
restando l´ipotesi che il giudice ravvisi, in base alle difese svolte dalle parti, l´esigenza di
un´istruzione non sommaria e che, di conseguenza, fissi, con ordinanza non impugnabile, l´udienza
per il procedimento ordinario di cognizione.