Novità in materia di responsabilità medica - Responsabilità delle strutture sanitarie e del
medico ed obbligo di assicurazione.
Il legislatore è intervenuto ancora una volta, dopo la Legge Balduzzi n. 192/2012, sul tema della
responsabilità medica, introducendo il Testo Legislativo, definitivamente approvato alla Camera dei
Deputati il 28/02/2017, con titolo "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona
assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".
La norma si preoccupa di definire la responsabilità delle strutture sanitarie e del medico, anche sotto
il profilo penale.
In base all´art. 6 del Testo di Legge, che introduce l´art. 590 sexies c.p., rubricato "Responsabilità
colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario", qualora l´evento morte o la lesione si sia
verificato a causa di imperizia (ossia negligenza qualificata, riferita ad attività che esigono
particolari conoscenze tecnico-scientifiche), la punibilità è esclusa quando sono state rispettate
le raccomandazioni previste da linee guida.
Scompare dunque ogni riferimento alla colpa grave ed, indipendentemente dal grado di colpa, il
sanitario non risponderà del delitto per imperizia, qualora abbia agito nel rispetto delle linee
guida e delle buone pratiche.
Anche il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, dovrà valutare la condotta
sanitaria alla luce delle "buone pratiche assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida".
La novella legislativa prevede, inoltre, un doppio binario di responsabilità civile: quella di tipo
contrattuale ex art. 1218 e 1228 c.c. per le strutture sanitarie e quella extracontrattuale ex art. 2043
c.c. per gli esercenti l´attività sanitaria all´interno delle strutture stesse e, quindi, fuori dalle ipotesi
di assunzione di un´obbligazione contrattuale con il paziente.
Viene infine previsto l´obbligo di assicurazione per tutti gli esercenti la professione sanitaria,
precisando l´obbligo di stipulare idonee polizze assicurative per colpa grave per coloro che operano
all´interno delle strutture sanitarie.
A quest´ultime, invece, viene data la possibilità di scegliere se avvalersi della copertura assicurativa
o di altre analoghe misure per la responsabilità civile, ossia l´"autoassicurazione".