La diffusione del coronavirus non solo in Italia ma anche nel resto del Mondo, ha costituito una grave emergenza per la salute pubblica ed ha avuto ripercussioni anche in molti gli altri ambiti della sfera personale, tra cui la libertà di spostamento.
Molto sono dunque i settori che hanno e stanno affrontando una grave crisi, tra i più colpiti c'è sicuramente quello turistico.
Le misure straordinarie adottate dal Governo prevedono interventi di sostegno al comparto turistico nonché tutele specifiche per chi abbia acquistato biglietti per il trasporto aereo, ferroviario e marittimo nonché pacchetti turistici. I provvedimenti introdotti prevedono in particolare che coloro i quali:
• siano sottoposti a “quarantena”;
• siano residenti o domiciliati nelle aree interessate dal contagio da Covid-19;
• abbiano programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio;
• abbiano programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura che sono stati annullati;
• abbiano programmato soggiorni o viaggi in uno Stato estero che impedisce o vieta lo sbarco, l'approdo o l'arrivo
possano recedere dal contratto e concordare con il tour operator, con l'agenzia di viaggi o con il vettore una soluzione alternativa:
1)ottenere un pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore;
2)ottenere il rimborso;
3)ottenere un voucher di importo pari al rimborso spettante da utilizzare entro 1 anno dalla sua emissione.
Gli utenti, quindi, possono avvalersi del diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico comunicando al vettore e/o al tour operator e/o all'agenzia di viaggi che rientrano in una delle casistiche sopra esposte, allegando il titolo di viaggio e la documentazione che attesta la programmata partecipazione agli eventi cancellati, chiedendone il rimborso.
La richiesta deve essere inoltrata:
• entro 30gg dalla cessazione delle situazioni di isolamento
o
• dall'annullamento degli eventi
o
• dalla data della prevista partenza.
I viaggiatori possono mettersi in contatto con agenzie di viaggio e tour operator per concordare una delle soluzioni previste dalla normativa, in modo da usufruire appieno del diritto al riconoscimento di un giusto e fruibile indennizzo.
Il DL 17 marzo 2020 ha esteso la “rimborsabilità” anche ai soggiorni, quindi hotel e altre strutture ricettive prenotate al di fuori di un pacchetto turistico. Le opzioni sopra elencate sono quindi valide anche per i soggiorni acquistati indipendentemente da titoli di viaggio e altri servizi, a prescindere dal fatto che l'acquisto sia avvenuto tramite agenzia di viaggio, tour operator o online. Anche in questo caso l'operatore ha la possibilità di stabilire quale soluzione opzione offrire al cliente tra le quelle elencate.
Devono infine essere rimborsati i biglietti di ingresso a concerti, manifestazioni culturali e altri eventi che siano stati cancellati.
Va prestata particolare attenzione ad eventuali richieste di sottoscrizione di impegni, atti o liberatorie che il tour operator o l'agenzia sottoponesse in sede di rimborso.