L'azione di impugnazione di un testamento consiste nel promuovere un giudizio davanti al Tribunale competente, citando tutti gli altri eredi e legatari, per due tipi di invalidità: la nullità e l'annullabilità.
Un testamento è da ritenersi nullo quando contiene gravi difetti di forma oppure se è contrario alle norme di legge.
Ad esempio, nel caso del testamento olografo, tali difetti possono riguardare l'autografia (nel caso in cui il testamento non sia interamente scritto di pugno dal testatore) e la mancanza della sottoscrizione.
Un testamento è considerato annullabile in caso di incapacità d'intendere e di volere del testatore o per minori difetti di forma del testamento, come per esempio la mancanza della data.
L'azione di impugnazione di un testamento per nullità non è soggetta a limiti temporali, mentre l'azione di annullamento va esercitata entro il termine di cinque anni dal momento in cui viene data lettura del testamento da parte del notaio ai chiamati all'eredità stessa.
La nullità di un testamento non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, abbia confermato la disposizione o abbia dato ad essa volontaria esecuzione dopo la morte del testatore.
Il testamento può essere impugnato anche per violenza, dolo o errore.
La volontà gioca un ruolo fondamentale nel testamento, in quanto produrrà i suoi effetti solo dopo la morte del testatore.
E' quindi nullo il testamento che sia frutto di un vizio di volontà; tale vizio può nascere da violenza, dolo o errore.
L'azione di impugnazione per violenza, dolo o errore può essere promossa da chiunque vi abbia interesse.